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D.P.R. 19/04/2005 n. 170

b) è redatto un capitolato speciale delle prestazionale.

3. Qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, è, altresì, predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati

a) l'eventuale prezzo massimo che l'Amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere

b) l'eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispon dere per la costruzione o il trasferimento dei diritti

c) l'eventuale canone da corrispondere all'Amministrazione aggiudicatrice

d) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione

e) la durata massima della concessione

f) il livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonchè delle rela tive modalità

g) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare e la metodologia del loro adeguamento nel tempo.

Art. 48 - Relazione illustrativa con giustificazione dell'esigenza militare del progetto

1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità dell'intervento, contiene

a) la descrizione dell'intervento da realizzare in ordine alla giustificazione dell'esigenza militare dell'opera

b) l'illustrazione dei motivi della soluzione prescelta, sotto il profilo della localizzazione e della funzione, nonchè delle problematiche connesse alla prefattibilità ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'intervento, anche con riferimento ad altre possibili soluzioni

c) l'esposizione della fattibilità dell'intervento, documentata attraverso lo studio di prefattibilità ambientale, dell'esito delle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche di prima approssimazione delle aree interessate e dell'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di vincoli di qualsiasi altra natura che gravino sulle aree o sugli immobili interessati

d) l'accertamento in ordine alla disponibilità delle aree o di immobili da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri e alla situazione dei pubblici servizi

e) il cronoprogramma delle fasi attuative con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo

f) le indicazioni necessarie per garantire l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti

g) gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo in conformità a quanto disposto dall'articolo 44, commi 11 e 12, anche in relazione alle esigenze di gestione e manutenzione.

2. La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.

3. La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali, e di interrelazione dei diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari giustificativi della spesa.

Art. 49 - Applicazione di criteri progettuali e di standard costruttivi

1. I progetti sono redatti in aderenza a criteri standard di progettazione, ove esistenti o, a criteri basati sul rapporto ottimale costo efficacia.

2. Geniodife previa analisi congiunta dell'esigenza militare con gli Stati maggiori, emana i criteri progettuali e gli standard costruttivi afferenti alle categorie di opere elencate nell'articolo 2.

Art. 50 - Applicazione di standard NATO

1. I progetti della NATO devono essere redatti in piena aderenza ai criteri di progettazione ed agli standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalla NATO e precisati negli accordi di standardizzazione. Ove tali criteri siano mancanti, il progetto è ispirato al minimo essenziale per soddisfare l'esigenza militare oltre il quale non potrebbe ottenere il finanziamento comune della NATO.

Art. 51 - Relazione tecnica

1. La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima approssimazione connessi alla tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare, con l'indicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni che devono essere riscontrate nell'intervento.

Art. 52 - Studio di prefattibilità ambientale

1. Lo studio di prefattibilità ambientale, in relazione alla tipologia, categoria e all'entità dell'intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale, comprende

a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici sia a carattere generale che settoriale

b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini

c) l'illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, dei motivi della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta, nonchè delle possibili alternative di localizzazione e di tipologie

d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori

e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonchè l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali sia necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie, lo studio di prefattibilità ambientale deve consentire la verifica che gli interventi non determinino impatto am- bientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare gli impatti.

Art. 53 - Schemi grafici del progetto preliminare

1. Gli schemi grafici, redatti in scala opportuna e quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria ed alla tipologia dell'intervento, tenuto conto della necessità di includere le misure e gli interventi di cui all'articolo 52, comma 1, lettera d), sono costituiti

a) per le opere ed i lavori puntuali:

1) dallo stralcio del piano regolatore del sedime interessato, sul quale sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;

2) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;

3) dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare

b) per le opere ed i lavori a rete:

1) dalla corografia generale contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri andamenti esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al sistema viario esistente e all'ubicazione dei servizi esistenti in scala non inferiore a 1:25.000. Ove siano necessarie più corografie, è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:100.000;

2) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati separatamente il tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Se siano necessarie più planimetrie, è redatto un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:5.000;

3) dai profili longitudinali e trasversali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:2.000/200, dalle sezioni tipo idriche, stradali e simili in scala non inferiore ad 1:100, nonchè da uguali profili per le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;

4) dalle indicazioni di massima, in scala adeguata, di tutti i manufatti speciali che l'intervento richiede;

5) dalle tabelle contenenti tutte le quantità caratteristiche delle opere e dei lavori da realizzare.

2. Il progetto preliminare specifica sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale minime previste negli articoli 61, 69 e 70. Le planimetrie e gli schemi grafici riportano le indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di cui all'articolo 14, comma 7, della legge.

Art. 54 - Estimativo sommario della spesa

1. Il computo sommario della spesa è effettuato

a) per le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei lavori pubblici. In mancanza di costi standardizzati, il computo è effettuato applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico-estimativo di massima con prezzi unitari ricavati dai prezziari o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata

b) per le ulteriori somme a disposizione dell'Amministrazione, con valutazioni di massima, effettuate in sede di accertamenti preliminari, a cura del responsabile del procedimento per la progettazione.

Art. 55 - Capitolato prestazionale

1. Il capitolato speciale delle prestazioni contiene

a) l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che devono essere presenti nell'intervento affinchè risponda alle esigenze dell'Amministrazione e degli utilizzatori, nel rispetto delle risorse finanziarie

b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell'intervento con i relativi importi

c) una tabella degli elementi e sub-elementi in cui l'intervento è suddivisibile; con l'indicazione dei relativi pesi normalizzati necessari per l'applicazione della metodologia di determinazione dell'offerta economica più vantaggiosa.

Art. 56 - Documenti componenti il progetto definitivo

1. Il progetto definitivo è redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato.

2. Esso comprende

a) la relazione descrittiva

b) le relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica

c) le relazioni tecniche specialistiche

d) i rilievi plano-altimetrici e studio di inserimento urbanistico

e) gli elaborati grafici

f) lo studio di fattibilità ambientale o lo studio di impatto ambientale

g) i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti

h) il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici

i) il computo metrico estimativo

l) il quadro economico

m) il documento in ordine alla disponibilità delle aree.

3. Il progetto definitivo quando è posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge, in sostituzione del disciplinare di cui all'articolo 63, è corredato dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d'appalto redatti con le modalità indicate all'articolo 74. Il capitolato prevede, inoltre, la sede di redazione e i tempi della progettazione esecutiva, nonchè le modalità di controllo del rispetto da parte dell'affidatario delle indicazioni del progetto definitivo.

4. Gli elaborati grafici e descrittivi, nonchè i calcoli preliminari, sono sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non vi siano apprezzabili differenze tecniche e di costo.

 

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